Art. 4.
(Locali).

      1. Gli enti pubblici anche territoriali sono autorizzati a stipulare convenzioni con i corpi bandistici per la concessione dell'utilizzo a titolo gratuito di locali da destinare allo svolgimento dell'attività dei corpi stessi.
      2. Tra i locali il cui uso può essere concesso ai sensi del comma 1 sono compresi anche gli edifici scolastici, compatibilmente con le esigenze connesse alle loro destinazioni ordinarie.